Le detrazioni fiscali per l’acquisto di montascale per persone che hanno problemi di mobilità rappresentano un valido aiuto per le famiglie che necessitano di questo genere di strumento.

Vediamo quali sono le suddette agevolazioni, i termini di scadenza e come queste devono essere richieste.

Quali sono le detrazioni previste per l’acquisto di montascale e ascensori

Le detrazioni alle quali è possibile avere accesso usufruendo delle agevolazioni sono ben due. La prima di queste è quella prevista dalla legge 13/1989, che impone una riduzione delle imposte sull’IRPEF del 19% su tutte le spese che sono sostenute, da parte di chi soffre di determinate disabilità motorie che impediscono, appunto, il corretto movimento del corpo. Questo significa che sia le spese edili che dell’acquisto dello strumento, nonché dell’abbattimento delle barriere architettoniche, sono comprese nella detrazione.

La seconda detrazione alla quale è possibile avere accesso è invece prevista dalla legge 449 del ’97, che invece riguarda l’acquisto del montascale o dell’ascensore.
In questo caso si parla di una detrazione pari al 50% che deve avere un importo che non superi i 96 mila euro. Pertanto, in questo caso, è presente anche un limite di spesa massimo oltre il quale non è possibile ottenere la detrazione IRPEF.

Infine vi è anche un’ulteriore detrazione che può essere sfruttata da coloro che intendono installare questo genere di strumento. In tal caso si fa riferimento alla legge 83 del mese di giugno 2012 che prevede che le ritenute applicate sui bonifici utilizzati per l’acquisto di questi strumenti passi dal 10 al 4 percento. Pertanto è possibile ottenere le suddette tre tipologie di detrazioni quando si acquista questo genere di strumenti per le persone che soffrono di problemi motori.

Come si ottengono le detrazioni

Per quanto riguarda la richiesta delle detrazioni, occorre parlare della metodologia che consente di richiedere quella del 50%.
Questa, affinché possa essere ottenuta, deve rispettare i parametri della Legge 449/97 , ovvero:

  • la causale del pagamento, che deve essere esplicita e indicare appunto l’installazione del montascale o ascensore;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  •  la partita IVA dell’impresa o libero professionista che deve effettuare la mole di lavori.

Per l’altra detrazione occorre invece presentare il modello Unico o il 730 nel quale deve essere inserita la suddetta spesa, facendo in modo che questa possa essere facilmente rintracciabile e possa appunto consentire di ottenere il suddetto rimborso.

Come viene ottenuta la detrazione

Le due detrazioni vengono ottenute in parti uguali per un lasso temporale massimo di 10 anni. Entrambe le detrazioni possono essere ottenute sia dalla persona che soffre di invalidità ma anche da chi ha a carico questi soggetti che appunto soffrono di tali patologie.

E’ molto importate comunque dimostrare, mediante certificazione medica, la patologia invalidante che necessita appunto dell’installazione dei suddetti sopporti. Inoltre occorre anche aggiungere che il pagamento delle opere di muratura e di installazione e acquisto di montascale e ascensori devono avvenire entro il 20 dicembre 2020, termine della validità di presentazione della domanda di detrazione.